(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 25 agosto 1998) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il comma 1 dell'art. 43 (Aggiudicazione dei lavori) della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, viene cosi' modificato: "1. Alla esecuzione delle opere di cui alla presente legge, realizzate direttamente, si provvede mediante imprese iscritte all'albo regionale dei costruttori, ovvero a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categorie relative all'opera, nell'apposito albo delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, e successive modificazioni, qualora l'importo dei lavori a base d'asta non superi lire 500 milioni". 2. All'art. 12, comma 6, della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, le parole "avverso tale parere e' ammesso ricorso al presidente della giunta" sono soppresse. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia. Bari, 13 agosto 1998 Il vice presidente: Palese